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Anno Scolastico 

2006 - 2007

      INDICE  

TITOLO I

La Comunità scolastica e gli Organi scolastici collegiali

TITOLO II

Le Assemblee studentesche

TITOLO III

Disposizioni organizzative e di sicurezza per gli studenti

TITOLO IV 

Rapporti Scuola - famiglia

TITOLO V

Codice disciplinare per gli studenti

TITOLO VI 

Gli orari di apertura dell'Istituto  

TITOLO VII

Attività parascolastiche - Viaggi di Istruzione

TITOLO VIII

Tutela della riservatezza dei dati personali
 

TITOLO IX

Disposizioni finali e modifiche al regolamento

 

TITOLO X

Assemblee di classe e d'Istituto

 

DURA LEX, SED LEX

 

 

LA COMUNITA' SCOLASTICA E GLI ORGANI SCOLASTICI COLLEGIALI

Art. 1 -  COMPONENTI E ORGANI  

Sono componenti dell'Istituzione scolastica: gli studenti, gli insegnanti, i genitori, il personale amministrativo, il personale ausiliario e il Dirigente scolastico. 

Sono organi scolastici collegiali:

il Consiglio di Istituto, la Giunta esecutiva, il Collegio dei docenti, il Consiglio di classe, l'Ufficio di Presidenza, il Comitato per la valutazione degli insegnanti, l’Organo di garanzia disciplinare.

Art. 2 -   DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SCOLASTICI

   La convocazione degli organi scolastici deve essere disposta con un congruo preavviso di massima non inferiore ai  5 gg. rispetto alla data fissata per le riunioni, salvo casi di particolare urgenza. La convocazione deve essere effettuata tramite circolare da parte del presidente dell'organo scolastico, inoltre mediante affissione all'albo di apposito avviso. La circolare e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare (o.d.g.), la data, l’ora, il luogo e la durata della riunione. Di ogni seduta viene redatto verbale, firmato dal presidente e dal segretario verbalizzante, steso su apposito registro a pagine numerate e timbrate. Le sedute degli organi collegiali scolastici sono valide quando è presente la metà più uno degli aventi diritto. Gli organi deliberano a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto - il numero dei voti favorevoli deve essere pari alla metà più uno di quelli validamente espressi, escluse le astensioni -, in caso di parità prevale il voto del presidente. Ciascun organo scolastico opera in forma coordinata con gli altri che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa in determinate materie.  

Art. 3 -  PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’ DEGLI ORGANI SCOLASTICI

Il Dirigente Scolastico, nell’esercizio delle competenze previste dall’Art.3 del D.P.R. 416/74, predispone, sulla base di eventuali proposte formulate dal Collegio dei Docenti, dai Consigli di Classe e dal Consiglio d’Istituto, il PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ specificamente connesse con l’attività didattica e con il funzionamento della scuola ivi compresi i criteri di organizzazione degli scrutini e dei rapporti con le famiglie. Il programma delle attività verrà elaborato, nei limiti del possibile, in modo da assicurare un ordinato svolgimento delle attività stesse.  

Art. 4 -   IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

         Competenze:

Ha il compito di fornire gli indirizzi generali ed organizzativi regolanti l'attività scolastica secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Ha potere deliberante su tutti gli aspetti organizzativi della vita della comunità scolastica; concorre, come tutti gli organismi collegiali, alla definizione ed alla attuazione degli obiettivi educativi. Ha competenza  in materia finanziaria. La prima convocazione del Consiglio d’Istituto immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dallo stesso Dirigente Scolastico che presiede la riunione. Nella prima seduta il Consiglio d’istituto elegge tra i rappresentanti dei genitori del Consiglio stesso, il proprio Presidente, l’elezione ha luogo a scrutinio segreto.

         Elezione:

Nella prima seduta il Consiglio d’istituto elegge tra i rappresentanti dei genitori del Consiglio stesso, il proprio Presidente, l’elezione ha luogo a scrutinio segreto. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti il Consiglio. Qualora non sia raggiunta la maggioranza nella prima votazione, il Presidente, è eletto a maggioranza relativa dei votanti sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica; a parità di voti riportati è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere un vice-presidente, da votarsi tra i genitori  componenti il Consiglio stesso, secondo le modalità previste per l’elezione del Presidente. Le riunioni sono convocate dal presidente del Consiglio il quale è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o della maggioranza dei componenti il Consiglio.

La convocazione avviene con lettera diretta inviata ai membri e mediante affissione all’albo. Pubblicità degli atti.

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, disciplinata dall’Art. 27 del D.P.R.. 31/5/1974, n° 416, deve avvenire mediante affissione, in apposito Albo d’Istituto entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. Il Dirigente Scolastico che  dispone l’affissione all'albo degli atti del Consiglio d’Istituto, attesta in calce ad essi la data iniziale di affissione.  

Sulla pubblicità delle sedute del consiglio di istituto e sulla eventuale partecipazione di altre componenti sociali, vengono recepite integralmente le disposizioni di cui alla legge n° 748 dell'11 ottobre 1977.

Art. 5 LA GIUNTA ESECUTIVA

    La Giunta esecutiva è tenuta a dare valida esecuzione alle deliberazione del Consiglio d'Istituto, a predisporre l'ordine del giorno del Consiglio d'Istituto qualora quest'ultimo non abbia provveduto autonomamente. E' convocata dal Dirigente scolastico in qualità di presidente o su richiesta motivata di 1/3 dei suoi componenti. In quest'ultimo caso la convocazione dovrà avvenire entro 8 giorni dalla richiesta.  

Art.6 -   IL COLLEGIO DEI DOCENTI

    Il Collegio docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto, ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Fanno altresì parte del collegio dei docenti gli insegnanti di sostegno. E’ convocato dal Dirigente scolastico o da almeno un terzo dei suoi componenti, e delibera in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa in vigore. Ha poteri deliberanti sugli obiettivi didattici da perseguire nell'ambito della programmazione generale. Il Collegio dei docenti ai sensi della normativa generale può darsi una specifica articolazione organizzativa che permane fino a nuova o diversa sua decisione.

   Le attuali articolazioni del Collegio docenti sono:

- Il Collegio dei docenti dell’IPSSCTA DESULO

 

- Il Collegio dei docenti dell’ITI TONARA

 

- Il Collegio dei docenti dell’ITC ARITZO

 

    Le articolazioni del Collegio Docenti possono aver compiti preparatori e/o di approfondimento ovvero compiti preparatori e/o di approfondimento e deliberanti. In quest'ultimo caso la delega a deliberare deve essere espressamente prevista dal Collegio docenti.

Art. 7 -  IL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di classe si articola in Consiglio di classe e Consiglio dei docenti della Classe.

Compito fondamentale del Consiglio di classe è la programmazione dell'attività didattico educativa sulla base della programmazione generale del Collegio Docenti e degli indirizzi del Consiglio d'Istituto.

  

 Il Consiglio di classe è convocato mediante circolare dal Dirigente scolastico o dal docente coordinatore, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi membri. E' presieduto dal Dirigente scolastico o dal coordinatore di classe o da un docente della classe se delegati dal Dirigente scolastico.

E' composto dai docenti della classe, dai rappresentanti eletti degli studenti e dei genitori. Studenti e genitori che intendono parteciparvi possono assistere alla seduta. Il segretario verbalizzante è designato dal Dirigente scolastico se presiede la riunione tra i docenti della classe, preferibilmente il coordinatore di classe. Qualora la riunione sia presieduta dallo stesso coordinatore egli potrà nominare un segretario verbalizzante oppure svolgere personalmente tale funzione.

Il Consiglio dei docenti della classe è convocato mediante circolare, per iniziativa del Dirigente scolastico o del docente coordinatore o su richiesta motivata della metà più uno dei suoi membri. E’ composto dai soli docenti della classe che sono chiamati a preparare, approfondire e definire l'attività educativo didattica della classe così come deriva dalla programmazione del Consiglio di Classe.

  Art. 8 -  IL COORDINATORE DI CLASSE

il coordinatore di classe svolge funzioni di segretario verbalizzante, quando il consiglio e presieduto dal Dirigente scolastico. le funzioni di segretario verbalizzante saranno, negli altri casi, svolte a turno dagli altri docenti o dallo stesso coordinatore. il coordinatore si fa referente dei bisogni e dei problemi degli allievi e di ciascun docente, facilitando la coesione e l'armonia tra le tre componenti del Consiglio; promuove e cura il lavoro e la riflessione caldeggiale, nonché le iniziative a livello di interclasse. Ha il compito di redigere la programmazione di classe, relativa alle attività ed extra-curricolari, facendo riferimento a quella individuale di ciascun docente della classe dopo aver sentito le proposte dei docenti e dei genitori,

il coordinatore:

- controlla il giornale di classe e segue l'andamento delle assenze degli alunni;

- viene informato del loro profitto dai docenti del consiglio;

- tiene per conto del consiglio di classe, i rapporti con le famiglie;

- relaziona sull'andamento didattico-disciplinare

- propone, su richiesta dei docenti di classe, con corsi di sostegno e recupero;

- verifica l'esistenza di un equilibrato carico di lavoro a scuola e a casa;

- cura, con i rappresentanti degli studenti, la buona tenuta dell'aula, affinché maturi in essi il rispetto degli  ambienti scolastici;

il coordinatore coordina la predisposizione di tutti gli atti didattici a cui i docenti sono tenuti dalle disposizioni di legge e dalle decisioni organizzative della scuola.

 Art.  9 - UFFICIO DI DIRIGENZA

 E' composto dal Dirigente scolastico, dal Responsabile amministrativo, dal Collaboratore con funzioni vicarie, dai  collaboratori delle sedi aggregate. E' convocato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, ha funzioni consultive e delibera in relazione all'attività di coordinamento, supporto e progettazione alla funzione direttiva. La composizione può variare a discrezione del Dirigente scolastico.

 Art.  10 - COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI

  Il Comitato viene eletto dal Collegio dei docenti ed è convocato dal Dirigente scolastico in relazione agli adempimenti previsti dall’art.11 del D.l.vo 297/94

 Art. 11 - ORGANO DI GARANZIA DISCIPLINARE

A norma del D.P.R. 249/98 – Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, è stato istituito:

- un apposito organo di garanzia interno alla scuola, composto dal capo d’istituto o dal suo collaboratore, dal docente referente per la dispersione scolastica, dal coordinatore della classe di appartenenza dell’alunno, da un genitore, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dell’ufficio didattico.

LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Art. 12 -  LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Gli studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblea generale di istituto e di classe nei locali della scuola in base a quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti vigenti e in base al presente regolamento.Le assemblee costituiscono occasione di partecipazione democratica all'attività scolastica e sono uno strumento di espressione della libertà di riunione e di associazione all'interno della scuola. Le assemblee studentesche non sono organi scolastici, ma strumenti di autonomia studentesca, le loro decisioni hanno valore per gli studenti se non in contrasto con norme di legge e possono avere valore propositivo per gli altri organi scolastici.Per l'approfondimento di tale punto rinvia al regolamento delle assemblee studentesche, parte integrante del presente regolamento.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA PER GLI STUDENTI

Art. 13 -  ORARIO DELLE LEZIONI

 

ORARIO DELLE LEZIONI

I.T.C. Aritzo I.P.S.S.C.T. Desulo I.T.I. Tonara
Ingresso  8.25 Ingresso  8.25 Ingresso  8.15
1^ ora    8.30  9.20 1^ ora  8.30  9.20 1^ ora  8.20  9.10
2^ ora   9.20 10.10 2^ ora  9.20 10.10 2^ ora  9.10 10.00
3^ ora 10.10 10.55 3^ ora 10.10 10.55 3^ ora 10.00 10.50
Intervallo 10.55 11.05 Intervallo 10.55 11.05 Intervallo 10.50 11.05
4^ ora 11.05 11.50 4^ ora 11.05 11.50 4^ ora 11.05 11.55
5^ ora 11.50 12.40 5^ ora 11.50 12.40 5^ ora 11.55 12.45
6^ ora 12.40 13.30 6^ ora 12.40 13.30 6^ ora 12.45 13.35

Art. 14 -  FREQUENZA

 

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio: la frequenza scolastica concorre alla formulazione del profitto globale dello/a studente, pertanto un numero di assenze superiore al 30% inciderà in modo determinante sul credito formativo e sul voto di froffito,  salvo casi del tutto eccezionali; per un regolare svolgimento delle lezioni, gli studenti devono essere forniti del corredo scolastico. gli studenti sono tenuti, altresì, alla frequenza regolare di corsi integrativi, complementari, cui hanno facoltà di iscriversi secondo inclinazioni e bisogni personali.

Art. 15 -  ORARIO DI INGRESSO, RITARDI

Gli studenti devono entrare nell’Istituto e accedono nelle aule nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni. L’insegnante della prima ora deve trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. Di norma gli studenti non possono entrare in aula dopo l'inizio delle lezioni, né uscire prima della fine; può tuttavia essere autorizzato l'ingresso dal Dirigente scolastico o da un suo delegato nel caso di ritardi non superiori a 10 minuti, che siano adeguatamente motivati. Se il ritardo è dovuto a vista medica, l'alunno e tenuto ad esibire l'attestazione; se il ritardo è dovuto ai mezzi pubblici, l'alunno/a dovrà giustificare, sull'apposito libretto, il giorno successivo.

Art. 16 -  USCITE ANTICIPATE 

Lo studente che si trovi nella necessità di uscire prima dell'ultima ora di lezione, deve presentare, richiesta motivata al Dirigente scolastico, firmata dal genitore o da chi ne fa le veci (o richiesta personalmente presentata da questi ultimi) , o dallo stesso studente se maggiorenne, utilizzando l'apposito modulo del libretto personale. Gli studenti che dichiarino uno stato di malessere durante le ore di lezione possono uscire accompagnati da un familiare che la scuola contatterà telefonicamente.

Art. 17 -  SPOSTAMENTI NELL'ISTITUTO 

Durante il cambio dell'ora, l'insegnante che ha l'ora successiva libera dovrà attendere l'arrivo del collega; in caso di contemporaneo impegno lo scambio avverrà con immediatezza. i collaboratori scolastici verificheranno che le varie classi siano coperte; in caso contrario avviseranno la Dirigenza.

Durante il cambio dell'ora gli alunni debbono attendere gli insegnanti senza uscire dall'aula e le uscite devono essere autorizzate dall'insegnante dell'ora successiva.Quando sono obbligati, per motivi didattici, a spostarsi da un aula all'altra, dovranno aspettare i propri insegnanti e mantenere un contegno educato. Durante le ore di lezione le uscite dovranno essere limitate a casi di reale necessità e comunque sempre autorizzate dai docenti in servizio, non è consentito agli studenti di interrompere la lezione per comunicazioni personali.

Gli studenti, uno per volta previa autorizzazione del docente in orario possono recarsi ai servizi igienici, a partire dalla seconda ora di lezione, o per usufruire degli altri servizi scolastici e consentito agli studenti recarsi ai servizi di piani o di istituto diversi da quelli in cui e ubicata la propri aula, sono previa autorizzazione del dirigente scolastico o di suo delegato, esclusivamente per motivi scolastici.

Sono consentite comunicazioni alle classi da parte degli studenti rappresentanti d'istituto o componenti del comitato studentesco o delegati delle associazioni operanti ai sensi del presente regolamento, solo in casi di urgenza e previa autorizzazione del dirigente scolastico.

Gli studenti esonerati dall'insegnamento della Religione dell'educazione fisica sono tenuti a seguire il piano di iniziative alternative, stabilite dalla programmazione didattica annuale.

Gli studenti non hanno accesso alla sala dei docenti.

Art. 18 -  VIGILANZA NELLA SCUOLA 

Il personale ausiliario svolge compiti di assistenza alla didattica, come da CCNL, e vigilanza degli spazi scolastici:

- durante l'ingresso per lo svolgimento delle lezioni;

-durante l'uscita delle medesime lezioni;

- durante l'ora delle lezioni in mancanza del docente;

- nei cambi d'ora e negli intervalli;

- negli spostamenti per l'utilizzazione dei servizi;

- negli spostamenti dalle aule alla palestra e viceverso.

I vari ingressi della scuola sono affidati alla vigilanza del personale ausiliario.

Art. 19 -  RICREAZIONE

La ricreazione si svolge nelle aule nei corridoi e/o nel cortile della scuola.

La vigilanza compete al personale docente, in servizio secondo turni di vigilanza,coadiuvato dal personale ausiliario.

E' assolutamente vietato allontanarsi dal cortile della scuola durane l'ora di ricreazione. per gli alunni che si allontaneranno dal cortile dell'istituto senza autorizzazione saranno presi seri provvedimenti disciplinari dal Consiglio di classe.

Al termine dell'intervallo il rientro nelle aule deve essere sollecito.

Alla ripresa delle lezioni dopo l'intervallo della ricreazione non e permesso alcun ritardo senza giustificato motivo che dovrà essere valutato dall'ufficio di dirigenza. i docenti all'inizio della quarta ora controlleranno i presenti e annoteranno sul registro nello spazio riservato ai provvedimenti, i nomi degli eventuali assenti che saranno automaticamente sospesi dalle lezioni del giorno successivo con l'obbligo di venire accompagnati dai genitori, al quale sarà data comunicazione immediata dal personale di segreteria.

Nel caso di ripetuti ritardi riguardanti alunni della stessa classe, questa trascorrerà in aula il tempo della ricreazione per un periodo che può variare da una settimana ad un mese. 

Art. 20 -  GIUSTIFICAZIONI ASSENZE

Il Dirigente scolastico provvederà alla consegna dei libretti ai genitori degli alunni o a chi ne fa le veci, con contestuale deposito della firma davanti a un incaricato della segreteria.

Gli alunni presenteranno la giustificazione di eventuali assenze, redatte solo ed esclusivamente sull’apposito libretto, al docente della prima ora che, provvederà ad apportare la relativa annotazione sul registro di classe.

Nell’ipotesi di occasionale dimenticanza del libretto, il docente dalla prima ora potrà ammettere in classe con riserva l’alunno, provvedendo all’annotazione nel registro; l’alunno dovrà comunque giustificare improrogabilmente il giorno successivo, in caso contrario si informerà telefonicamente o per mezzo lettera la famiglia.

Nel caso di smarrimento o deterioramento del libretto personale lo studente deve richiedere al Dirigente scolastico il rilascio di un duplicato. Per i minorenni, il ritiro del nuovo libretto deve essere effettuato direttamente da un genitore o da chi ne fa le veci.

Qualora la richiesta del rilascio di un nuovo libretto avvenga senza la restituzione di quello precedente essa potrà essere soddisfatta previo versamento sul c/c della scuola dell’importo del libretto.

L’ufficio didattico notificherà alla famiglia mensilmente i casi di assenze numerose e reiterate; la notifica avverrà ogni qualvolta il numero totale delle assenze sia pari o superiore a cinque giorni al mese.

I docenti sono tenuti all’osservanza delle direttive sopra riportate, allo scopo di consentire un   puntuale controllo delle assenze, soprattutto nei riguardi degli alunni minorenni.

Art. 21 ASSENZE E RESPONSABILITA' DELLE FAMIGLIE, ESONERI DA ATTIVITA' SCOLASTICHE

    In caso di assenza di uno studente dalle lezioni, la famiglia assume la responsabilità dell'assenza del proprio figlio, compilando e firmando l'apposito tagliando del libretto personale. La richiesta di giustificazione delle assenze fino a cinque giorni, deve essere presentata all'insegnante della prima ora di lezione. Al rientro a scuola da assenze per motivi di salute di durata pari o superiore a 5 giorni , l'alunno dovrà presentare al Dirigente scolastico o a un suo delegato la giustificazione corredata da certificato medico dalla quale risulti che l'allievo può essere riammesso alla frequenza delle lezioni. I genitori degli studenti saranno informati di assenze che non si ritengono adeguatamente motivate, al Dirigente scolastico e al suo delegato è lasciata la discrezionalità di valutare l'attendibilità della giustificazione tenendo conto della recidività dello studente. Nel caso di studente maggiorenne che chiede di giustificare l'assenza, la scuola si riserva di chiedere anche la controfirma dei genitori. In merito alle assenze per manifestazioni studentesche il Dirigente scolastico  valuterà al termine della manifestazione con i suoi collaboratori  i provvedimenti da assumere. La valutazione non potrà riguardare il merito della manifestazione, ma prenderà in considerazione il grado di informazione e consapevolezza degli studenti sui temi della contestazione e la necessità dello strumento utilizzato per manifestare. Le famiglie degli studenti che si sono astenuti dalle lezioni comunicheranno alla scuola, attraverso il libretto personale, di essere al corrente dell'adesione dello studente alla manifestazione. La comunicazione, per rispetto nei confronti della partecipazione dei genitori alla vita della scuola, riguarderà anche gli studenti maggiorenni. La richiesta di esonero dalle lezioni di educazione fisica, deve essere inoltrata alla segreteria della scuola, previa presentazione della domanda corredata da certificazione medica attestante l'impedimento fisico.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIE

Art. 22 -  SCUOLA - FAMIGLIA

Tre sono gli incontri scuola – famiglia di cui uno a Dicembre e gli altri a Febbraio e ad Aprile. Il calendario di detti incontri verrà tempestivamente comunicato a tutte le componenti scolastiche.

 Qualora la famiglia intenda incontrare i docenti in periodi diversi da quelli qui sopra indicati, può concordare l'incontro con il singolo docente interessato.

  • i consigli di classe

  • i colloqui 

Art. 23 -  INCONTRI PERIODICI

    Tre sono gli incontri scuola – famiglia di cui uno a Dicembre e gli altri a Febbraio e ad Aprile. Il calendario di detti incontri verrà tempestivamente comunicato a tutte le componenti scolastiche. Qualora la famiglia intenda incontrare i docenti in periodi diversi da quelli qui sopra indicati, può concordare l'incontro con il singolo docente interessato.

 

CODICE DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

Art. 24 - PRINCIPI GENERALI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna sanzione può essere inflitta senza preventiva contestazione dell'addebito allo studente e senza averlo ascoltato a discolpa. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento  può influire sulla valutazione del profitto.Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione all'infrazione disciplinare e, ispirate per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione della situazione personale dello studente. É consentito allo studente di chiedere la conversione della sanzione in attività in favore della scuola o in riparazione con denaro, ove possibile (ad es. riordino e pulizia degli ambienti interni ed esterni, servizio di fotocopiatura, catalogazione, ecc fuori dall'orario scolastico. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro della comunità scolastica. Le sanzioni diventano esecutive quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nel qual caso l'esecutività immediata è dichiarata nel provvedimento immediatamente esecutivo. Alle sedute del consiglio di classe, in sede disciplinare, e del consiglio di garanzia non è consentito assistere. 

Art. 25 - INFRAZIONI E SANZIONI

Costituiscono infrazioni disciplinari:

  1.  interrompere ripetutamente la lezione senza giustificato motivo;

  2. disattendere le regole relative all'organizzazione e alla sicurezza degli studenti, previste dal presente regolamento e delle norme scolastiche;

  3. usare nella scuola un linguaggio scurrile o oltraggioso;

  4. fumare nell'ambiente scolastico;

  5. tenere accesi i cellulari durante l'ora di lezione;

  6. consumare bevande e cibi di ogni genere durante lo svolgimento dell'attività didattica;

  7. lanciare oggetti e cartacce dalla finestra nel sottostante cortile

  8. tenere comportamento arrogante, provocatorio o offensivo nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale della scuola o di altri soggetti della comunità scolastica;

  9. deturpare , imbrattare o danneggiare attrezzature, materiale didattico, strutture, servizi e arredi della scuola;

  10. assentarsi arbitrariamente dalle lezioni;

  11. falsificare la firma dell'esercitante la potestà sul libretto delle giustificazioni;

  12. manomettere atti e/o documenti scolastici;

  13. tenere comportamento contrario alla decenza;

  14. compiere atti di violenza o responsabile di fatti che costituiscono reato 

Per determinazione in concreto delle sanzioni e per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia allo statuto delle studentesse e degli studenti che ne costituisce parte integrante.

 

Art. 26 - ORGANI DISCIPLINARI E RELATIVE COMPETENZE 

Sono organi disciplinari interni:

  • i docenti, per le ammonizioni in classe; 

  • il dirigente scolastico, per l'ammonimento scritto;

  • il consiglio di classe, per l'allontanamento dalla comunità scolastica o per sanzioni alternative;

Il consiglio di garanzia, per i reclami avverso i provvedimenti dei docenti e del dirigente scolastico. la proposta di ammonimento, sul Registro di classe, da parte dei docenti va sotto posto alla firma del dirigente scolastico.  

GLI ORARI DI APERTURA DELL’ISTITUTO; IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DELLE AULE SPECIALI, DEI LABORATORI; GLI ORARI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 27 -  ORARI DI APERTURA DELL’ISTITUTO

Si può accedere all'Istituto compatibilmente con le risorse umane a disposizione appartenenti al personale ausiliario:

   - tutti i giorni dalle ore 8,00 alle 13,30;

  - il pomeriggio  secondo le esigenze di volta in volta  individuate.

Art. 28 -  ATTIVITA' POMERIDIANE DI ISTITUTO

Per l'organizzazione dei servizi pomeridiani di sorveglianza chi intende accedere all'istituto deve necessariamente preavvisare dandone comunicazione scritta agli operatori scolastici e con almeno due giorni di anticipo, specificando: generalità del responsabile, data, orario, aula o locale preferito, scopo dell'incontro e se occorre o meno il servizio di portineria.

Art. 29 -  ORARIO E REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA DELLA SCUOLA

Dotazione, funzionamento ed uso della biblioteca sono finalizzate all'aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola, alla proposizione di strumenti didattici in relazione anche alle sperimentazioni metodologiche didattiche, all'approfondimento della formazione professionale e culturale dei docenti, e in prospettiva, a servire le famiglie degli alunni frequentanti e il territorio, previa verifica della disponibilità di idonee risorse. Gli addetti individuati e coordinati da un docente responsabile sub - consegnatario, provvederanno alle operazioni di prestito e consultazione, di registrazione d'ingresso e schedatura dei nuovi libri. L'orario della biblioteca è stabilito all'inizio di ogni Anno Scolastico secondo un calendario da affiggere alla porta di accesso della biblioteca stessa. Durante l'orario indicato gli utenti potranno accedere al servizio di prestito del materiale in dotazione della biblioteca solo tramite gli addetti al servizio nominati dal sub - consegnatario.  Non è consentito l'accesso diretto agli scaffali della biblioteca. I libri non possono essere utilizzati se prima non sono stati registrati e schedati. Sono esclusi dal prestito i volumi delle enciclopedie, delle collane, i manuali e le riviste, che vanno consultati in sede. Al momento della consegna l'addetto annoterà sull'apposito registro gli estremi del volume dato in prestito, assicurandosi che l'utente apponga la propria firma, che gli studenti indichino anche la classe di appartenenza. Gli utenti dovranno aver cura del libro preso in prestito e risponderanno economicamente dei danni ad esso arrecato. Anche nel caso di furto o smarrimento, la scuola dovrà essere avvisata e risarcita. Gli addetti alla biblioteca, informando il Dirigente scolastico, potranno proporre l'esclusione dal prestito e dalla consultazione quanti non dovessero attenersi alle norme del presente regolamento e di quello della biblioteca della scuola. Durante la consultazione è severamente vietato l'uso dell'evidenziatore e fare annotazioni sui libri.

Art. 30 - AULE SPECIALI, LABORATORI E APPARECCHIATURE SCOLASTICHE

Le dotazioni delle aule speciali, dei laboratori, delle aule per esercitazioni pratiche e delle palestre vengono affidate a docenti responsabili sub - consegnatari. Le aule speciali, i laboratori e le palestre sono utilizzati sulla base delle indicazioni del Dirigente scolastico e dei criteri deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto. Beni, attrezzature e arredi in dotazione nella scuola devono essere utilizzati con la dovuta cura e attenzione per non arrecare danni e agevolare il lavoro di chi è tenuto alla pulizia e alla manutenzione degli stessi. Gli alunni accompagnati dai relativi insegnanti si recheranno nei laboratori in modo ordinato e corretto sistemandosi nei posti assegnati dall’insegnante e dei quali saranno responsabili per l’intero anno scolastico. L’ insegnante riaccompagnerà gli alunni in classe qualche minuto prima del suono della campana in modo da poter prendere gli alunni dell’altra classe. Eventuali danni non accidentali verranno addebitati ai responsabili, se individuati, oppure all’intera classe d’istituto.

Art. 31 -  USO DEI LOCALI DELLA SCUOLA E DELLE ATTREZZATURE

Di norma gli studenti possono accedere ai locali, ai laboratori ed alle palestre alla presenza dell'insegnante o di altro responsabile della vigilanza. I docenti di educazione fisica avranno cura di controllare che l'accesso alle palestra avvenga con abbigliamento idoneo ed in particolare con scarpe da ginnastica pulite.  

Art. 32 -  SEGNALAZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI

Chiunque rilevi un danno o un guasto ai locali e/o alle attrezzature è tenuto a darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico o all'insegnante sub - consegnatario. Gli utenti e gli operatori scolastici sono considerati responsabili dei danni che, volontariamente, dovessero arrecare alla struttura, alle attrezzature e agli arredi scolastici; pertanto saranno loro addebitati i costi delle eventuali riparazioni, fermo restando, nei casi più gravi, la denuncia alle autorità giudiziarie.

Art. 33 -  REGOLAMENTO USO FOTOCOPIATORE

  È ammesso l’uso del fotocopiatore per scopi didattici. Il rilascio di fotocopie per esercitazioni o compiti in classe è consentita senza preventiva autorizzazione. I docenti  rilasceranno apposita giustificazione firmata, circa il numero, l’oggetto e le classi interessate. In altri casi l’autorizzazione è subordinata alla richiesta firmata dal docente e autorizzata dal Dirigente scolastico o dal collaboratore.

Art. 34 -  ORARIO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SCOLASTICI

  Al fine di garantire la qualità del servizio all'utenza il Dirigente scolastico determinerà, secondo le esigenze, l'orario di apertura degli uffici di segreteria al pubblico, agli alunni e ai docenti e ne darà adeguata comunicazione mediante avviso da esporre all'albo e nei luoghi di transito.

 

ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE  -  VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 35 -  NORME GENERALI  

Rientrano in questo tipo di attività i viaggi d’istruzione, gli scambi culturali, le visite guidate, le visite aziendali, i viaggi connessi alle attività Sportive, di Stage e di Alternanza Scuola-lavoro. Va sottolineato che queste attività si configurano quali fattori e strumenti per collegare l’esperienza scolastica con l’ambiente esterno. Esse, infatti, concorrono all’attivazione di processi di socializzazione degli studenti e al loro arricchimento cognitivo e formativo. La loro realizzazione è strettamente legata ad una preventiva, adeguata e rispondente programmazione didattica e culturale predisposta dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe fin dall’inizio dell’anno scolastico. Le iniziative di cui sopra, quando siano didatticamente motivate e soggette a verifica conclusiva, sulla base delle decisioni del Consiglio di Classe possono consentire l'attribuzione del credito scolastico. Le proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio di istituto devono essere stabilite di anno in anno dopo essere state prese in esame dal Collegio dei Docenti, su proposta dei singoli Consigli di classe. I viaggi d’istruzione, che rappresentano un completamento e un arricchimento dell’Attività Didattica, possono avere una durata massima di sei giorni e l’onere finanziario a totale carico degli alunni, salvo la possibilità di usufruire di finanziamenti specifici e/o di fondi presenti nel bilancio della scuola. Compete al docente proponente, dopo che il Consiglio di Classe ha varato il programma, concordare la data con l’azienda interessata, distribuire e ritirare le autorizzazioni dai genitori, riscuotere le eventuali quote a carico degli studenti, riferire al Dirigente Scolastico su tutte le fasi inerenti lo svolgendo del programma.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Art. 36 - NORME GENERALI 

Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. L'impegno sarà rivolto a non diffondere i dati personali in possesso della scuola siano essi relativi agli studenti che al personale ad enti esterni se non per gli obblighi di regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art. 37 -  ADOZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è adottato previa consultazione degli studenti, e approvazione e ratifica del Collegio dei docenti e del Consiglio d'istituto.

Art. 38 - NORME GENERALI 

Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. L'impegno sarà rivolto a non diffondere i dati personali in possesso della scuola siano essi relativi agli studenti che al personale ad enti esterni se non per gli obblighi di regolamento.

Art. 39 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Il Regolamento d'istituto è sottoposto a verifica ogni anno durante la fase dell'accoglienza, nelle assemblee di classe e d'istituto dagli studenti; dai docenti neI Collegio dei docenti. Ogni eventuale modifica o integrazione del presente regolamento potrà essere richiesta al Consiglio di Istituto dal Docente scolastico, dal personale docente, dal personale A.T.A, dalle famiglie o dagli studenti con richiesta motivata e possibilmente redatta in articoli, previa discussione della stessa proposta in senso alle rispettive assemblee previste dal regolamento, ciò per assicurare che i suggerimenti rispettino di efficienza e di efficacia e non l'arbitri o dei singoli. 

Art. 40 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento viene  affissa all’Albo di Istituto.

Art. 41 - NORME COMUNI

Si richiede il puntuale adempimento dei compiti e delle funzioni ai Docenti responsabili dei laboratori e delle palestre, al Personale Docente e A.T.A, per l'applicazione delle norme e per la realizzazione delle attività educative  e didattiche previste nel Regolamento d'istituto che costituisce parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa elaborata per il triennio 2005/2008.

ASSEMBLEE DI CLASSE E D'ISTITUTO

REGOLAMENTO ASSEMBLEE STUDENTESCHE 

PRINCIPI 

Con il presente Regolamento si dà applicazione a quanto previa dal DPR n. 416/74 e al Regolamento d'Istituto rendendo operativo il diritto di assemblea degli alunni nella scuola secondaria superiore come occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. 

Art. 1 - DIRITTO DI ASSEMBLEA 

Gli studenti hanno diritto di assemblea generale d'istituito e di classe nei locali della scuola in base a quanto stabilito dalla legge e dal presente regolamento. Le assemblee costituiscono occasione di partecipazione democratica all'attività scolastica e sono uno strumento di espressione della libertà di riunione e di associazione all'interno della scuola. Le assemblee studentesche non sono organi scolastici, ma strumenti di autonomia studentesca, le loro decisioni hanno valore per gli studenti se non in contrasto con norme di legge e possono avere valore propositivo per gli altri organi scolastici. 

 

 

Art. 2 - OGGETTO DEL DIBATTITO NELL'ASSEMBLEA 

L'assemblea studentesca di istituto può riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della scuola sia all'approfondimento dei problemi della società. Tale approfondimento, però, deve svolgersi in funzione della formazione culturale e civile degli studenti e non per altre finalità. Altro limite all'oggetto del dibattito è rappresentato del rispetto delle disposizioni dell'ordinamento penale, con la conseguente esclusione di ogni argomento che possa costituire configurazione di reato.

Art. 3 -  NUMERO DELLE ASSEMBLEE

É consentito mensilmente lo svolgimento di un'assemblea ordinaria di Istituto e di una classe, la prima, nel limite delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. Le assemblee di Istituto e di classe non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana. In caso di comprovata necessità può essere consentito lo svolgimento di assemblee straordinarie di istituto e di classe anche fuori dell'orario delle lezioni. Non è consentito utilizzare nel mese successivo o nei mesi successivi, le ore eventualmente non utilizzate ai fini di assemblee nel corrispondente mese. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei trenta giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla annuale circolare sul calendario  scolastico. 

Art. 4 - ASSEMBLEA GENERALE D'ISTITUTO 

CONVOCAZIONE-ORDINE DEL GIORNO E DATA DELL'ASSEMBLEA- PREAVVISO ALLE FAMIGLIE

Convocazione 

    L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti d'istituto o su richiesta sottoscritta dal 10% degli studenti. Per svolgere tale assemblea è necessario presentare, domanda  scritta al Dirigente scolastico specificando data, ora e ordine del giorno. Il dirigente provvederà, in rapporto all'ordine del giorno dell'assemblea, alle verifiche circa la rispondenza dello stesso alle finalità previste dalla legge nonché in presenza di circostanze obiettive a concordare una diversa data dall'assemblea studentesca. La convocazione dell'assemblea, autorizzata dal Dirigente scolastico, deve essere comunicata agli studenti con un anticipo di due giorni per l'assemblea di classe, di cinque giorni per l'assemblea generale. In caso d'urgenza, il preavviso è ridotto ad un giorno per l'assemblea di classe e a tre giorni per quella generale. L'avviso relativo alla data di svolgimento dell'assemblea d'istituto verrà comunicato alle famiglie mediante affissione all'Albo della scuola.  

Art. 5 -  ORGANI ASSEMBLEARI

Le assemblee sono gestite e dirette dagli studenti. 

  1. Le assemblee di classe sono presiedute dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe o da due delegati;

  2. Le assemblee di istituto sono presiedute dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto o dai delegati di assemblea.

 Art. 6 -  IL COMITATO STUDENTESCO 

Il comitato studentesco d'Istituto è espressione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe. La presidenza spetta ai rappresentanti d'istituto.

  Art. 7 - VALIDITA' E DURATA DELLE SEDUTE DEL COMITATO STUDENTESCO

 Alle assemblee del comitato studentesco si applica il regolamento dell'assemblea di istituto e di classe per quanto compatibile. Le decisioni del comitato sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti della seduta. La votazione è valida quando sono presenti in aula almeno la metà più uno dei componenti del comitato. Il comitato studentesco può riunirsi nei locali dell'istituto previa autorizzazione del Dirigente scolastico. Le sedute dovranno avere la durata massima totale di 4 ore mensili.

Art. 9 - COMPITI DEL COMITATO STUDENTESCO

Il comitato studentesco costituisce, per gli studenti, un importante strumento di partecipazione alla vita scolastica deve infatti: 

  • favorire la circolazione delle informazioni inerenti la scuola;

  • promuovere i contatti con gli studenti di altre scuole;

  • raccogliere le proposte e i suggerimenti degli studenti per il miglioramento del servizio scolastico e per qualsiasi altra iniziativa culturale, sportiva, ricreativa;

  • promuovere il rispetto dei diritti e delle esigenze degli studenti

  • favorire il dialogo fra la componente studentesca e le altre componenti della scuola;

  • promuovere l'attuazione delle decisioni del Comitato stesso e dell'assemblea studentesca. 

 Art. 10 - IL COMITATO D'ORDINE 

All'inizio dell'anno scolastico il Comitato provvede a formare un comitato d'ordine, composto da almeno 10 studenti, scelti all'interno di ogni singola classe sulla base della disponibilità espressa dagli studenti, che operano in occasione delle assemblee di istituto. 

Art. 11 - DURATA E COMPITI DEL COMITATO D'ORDINE

Il comitato d'ordine rimane in carica per la durata di tutto l' anno scolastico ed ha le seguenti competenze:

garantire il rispetto dell'arredo me dell'attrezzatura del luogo dove si svolge l'assemblea, dando tempestiva comunicazione al presidente dall'assemblea di eventuali danni arrecati;

  • curare la sorveglianza dell'entrata principale e delle uscite di sicurezza in modo da evitare l'accesso ad estranei e, contemporaneamente, limitare l'uscita degli studenti prima del termine dell'assemblea solo in caso di necessità ed urgenza; 

  • indirizzare gli studenti verso le apposite uscite qualora vengano a mancare le condizioni di sicurezza all'interno della struttura ospitante l'assemblea.

Qualora venissero a notati atti di vandalismo il comitato provvederà ad annotare il nome e la classe degli studenti coinvolti e ad informare il Dirigente scolastico affinché possa adottare le sanzioni previste nello statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 12 - LA CONVERSIONE DELLE SANZIONI 

Le sanzioni sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione disciplinare ed aspirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno, asse tengono conto della situazione personale dello studente. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato il bene danneggiato. Agli studenti e sempre è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni a loro inflitte in favore della scuola. Tale attività non devono essere lesive della dignità e della personalità dello studente, esse possono consistere, ad esempio, nello svolgimento di compiti amministrativi assistiti dal personale di segreteria, nel riordino di materiali di laboratorio, di archiviazione e fascicolazione, di sostegno alle attività di biblioteca. 

Art. 13 - SVOLGIMENTO DELL’ ASSEMBLEA  

Il comitato studentesco e il preside dell’assemblea garantiscono l’esercizio democratico dei diritti di tutti i partecipanti. Due membri del comitato studentesco provvederanno a scrivere i nomi di coloro che si iscrivono a parlare ed il presidente provvederà a dare loro la parola in ordine di iscrizione. Tutti gli studenti che desiderano intervenire nella discussione devono  iscriversi a parlare a aspettare il proprio turno.

 Art. 14 - ORARI E MODALITA'DI SVOLGIMENTO

Gli orari di svolgimento, dell’assemblea sono stabili di volta in volta, e comunque non devono superare il massimo del termine delle lezioni. Al termine di ogni assemblea si provvederà a redigere il verbale nel quale dovranno risultare i seguenti elementi:

-         numero, degli studenti presenti;

-         numero degli studenti assenti;

-         rispetto: dell’O.d.G. indicato nel documento di presentazione dell’attività assemblare;

-         sintesi degli argomenti più ampiamente trattati.

Il verbale deve essere sottoscritto del segretario e dal presidente dell’assemblea.

 Art. 14 - INTERVENTI DI PERSONE ESTERNE ALLA SCUOLA E/O DEL PERSONALE SCOLASTICO

Possono essere invitati a partecipare alle assemblee studentesche persone che non fanno parte  della comunità scolastica, previa autorizzazione del dirigente scolastico delegato dal consiglio di istituto. In tal caso il presidente deve indicare sul modulo di richiesta di convocazione nome, cognome e recapito della persona che si intende invitare. Durante le assemblee possono intervenire, per contribuire allo svolgimento delle attività , in qualsiasi momento e su invito dell'assemblea, il dirigente scolastico, il personale docente e non docente.

 Art. 15 - SOSPENSIONE DELLE ASSEMBLEE 

l dirigente scolastico o un suo delegato possono intervenire nel caso di violazione del regolamento e di constatata impossibilità di un ordinato svolgimento dell'attività assembleare, sospendendo la continuazione dell'assemblea. 

 Art. 16 - ASSISTENZA E PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI ALL'INTERNO DELL'ASSEMBLEA 

Gli studenti partecipano all'attività assembleare fino al termine della stessa, nel rispetto di chi ha lavorato per l'attuazione dell'assemblea rendendosi partecipi al fine della sua buona riuscita. Al termine di ogni assemblea, dieci minuti prima della fine, verrà fatto l'appello, gli assenti dovranno giustificare l'abbandono della scuola. 

 Art. 17 - LE ASSEMBLEE DI CLASSE

Alle assemblee di classe si applica il regolamento delle assemblee di istituto per quanto compatibile. Il monte ore previsto per tali attività studentesca è di due ore mensili.La richiesta di convocazione deve essere controfirmata per adesione dai docenti servizio per le due ore fissate per il momento delle assembla.Tutti i docenti a turno concorderanno con gli alunni le ore da cedere per lo svolgimento della assemblea. In caso di rifiuto lo stesso docente dovrà dare una motivazione sul perché dell’estensione al termine dell’ attività deve essere redatto un verbale sintetico degli argomenti trattati. I rappresentanti degli studenti della classe coordinano e si incaricano della discussione del verbale.

Art. 18 - FUNZIONI DEL DOCENTE

Il docente in servizio ha il dovere di vigilare sul corretto svolgimento dell’assemblea. E di segnalare alla presidenza la gestione dispersiva e inconcludente dell’assemblea. L’insegnante né e il diritto e  né il dovere di partecipare attivamente all’assemblea a meno che non sia la classe stessa ad interpellarlo.L’insegnante uscirà dall’aula per il tempo necessario richiesto dalla classe, quando all’ordine del giorno vi siano questioni di carattere personale specie se inerenti ai docenti della stessa classe.

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            (Prof. Antioco Frau

 

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