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Anno Scolastico2006 - 2007 |
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| INDICE |
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TITOLO I |
La Comunità scolastica e gli Organi scolastici collegiali |
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TITOLO II |
Le Assemblee studentesche | |||
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TITOLO III |
Disposizioni organizzative e di sicurezza per gli studenti | |||
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TITOLO IV |
Rapporti Scuola - famiglia | |||
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TITOLO V |
Codice disciplinare per gli studenti | |||
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TITOLO VI |
Gli orari di apertura dell'Istituto | |||
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TITOLO VII |
Attività parascolastiche - Viaggi di Istruzione | |||
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TITOLO VIII |
Tutela della riservatezza dei dati personali |
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TITOLO IX |
Disposizioni finali e modifiche al regolamento |
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TITOLO X |
Assemblee di classe e d'Istituto |
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DURA LEX, SED LEX
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LA COMUNITA' SCOLASTICA E GLI ORGANI SCOLASTICI COLLEGIALI Art.
1 - COMPONENTI E
ORGANI Sono componenti dell'Istituzione scolastica: gli studenti, gli insegnanti, i genitori, il personale amministrativo, il personale ausiliario e il Dirigente scolastico. Sono organi scolastici collegiali: il
Consiglio di Istituto, la
Giunta esecutiva, il Collegio dei docenti,
il Consiglio di
classe, l'Ufficio di Presidenza, il Comitato per la valutazione degli
insegnanti, l’Organo di garanzia disciplinare Art. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SCOLASTICI La convocazione degli organi scolastici deve
essere disposta con un congruo preavviso di massima non inferiore ai 5 gg. rispetto alla data fissata per le riunioni, salvo casi
di particolare urgenza. La convocazione deve essere effettuata tramite
circolare da parte del presidente dell'organo scolastico, inoltre mediante
affissione all'albo di apposito avviso. La circolare e l'avviso di convocazione devono
indicare gli argomenti da trattare (o.d.g.), la data, l’ora, il luogo e
la durata della riunione. Di ogni seduta viene redatto verbale, firmato dal
presidente e dal segretario verbalizzante, steso su apposito registro a
pagine numerate e timbrate. Le sedute degli organi collegiali scolastici sono
valide quando è presente la metà più uno degli aventi diritto. Gli
organi deliberano a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto - il
numero dei voti favorevoli deve essere pari alla metà più uno di quelli
validamente espressi, escluse le astensioni -, in caso di parità prevale
il voto del presidente. Ciascun organo scolastico opera in forma
coordinata con gli altri che esercitano competenze parallele, ma con
rilevanza diversa in determinate materie. Art. 3 - PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’ DEGLI ORGANI SCOLASTICI
Il
Dirigente Scolastico, nell’esercizio delle competenze previste
dall’Art.3 del D.P.R. 416/74, predispone, sulla base di eventuali
proposte formulate dal Collegio dei Docenti, dai Consigli di Classe e dal
Consiglio d’Istituto, il PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
specificamente connesse con l’attività didattica e con il funzionamento
della scuola ivi compresi i criteri di organizzazione degli scrutini e dei
rapporti con le famiglie. Il programma delle attività verrà
elaborato, nei limiti del possibile, in modo da assicurare un ordinato
svolgimento delle attività stesse. Competenze:
Ha il compito di fornire gli indirizzi generali ed organizzativi regolanti
l'attività scolastica secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Ha potere deliberante su tutti gli aspetti
organizzativi della vita della comunità scolastica; concorre, come tutti
gli organismi collegiali, alla definizione ed alla attuazione degli
obiettivi educativi. Ha competenza
in materia finanziaria. La prima convocazione del Consiglio
d’Istituto immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è
disposta dallo stesso Dirigente Scolastico che presiede la riunione. Elezione: Nella
prima seduta il Consiglio d’istituto elegge tra i rappresentanti
dei genitori del Consiglio stesso, il proprio Presidente,
l’elezione ha luogo a scrutinio segreto. È considerato eletto il
genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti
rapportata al numero dei componenti il Consiglio. Qualora non sia
raggiunta la maggioranza nella prima votazione, il Presidente, è
eletto a maggioranza relativa dei votanti sempre che siano presenti
alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica; a
parità di voti riportati è eletto il più anziano di età. Il
Consiglio può deliberare di eleggere un vice-presidente, da votarsi
tra i genitori componenti
il Consiglio stesso, secondo le modalità previste per l’elezione
del Presidente. La
convocazione avviene con lettera diretta inviata ai membri e
mediante affissione all’albo. La
pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, disciplinata
dall’Art. 27 del D.P.R.. 31/5/1974, n° 416, deve avvenire
mediante affissione, in apposito Albo d’Istituto entro il termine
massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. Sulla pubblicità delle sedute del consiglio di istituto e sulla eventuale partecipazione di altre componenti sociali, vengono recepite integralmente le disposizioni di cui alla legge n° 748 dell'11 ottobre 1977. Art.
5 - LA GIUNTA ESECUTIVA La Giunta esecutiva è tenuta a dare valida
esecuzione alle deliberazione del Consiglio d'Istituto, a predisporre
l'ordine del giorno del Consiglio d'Istituto qualora quest'ultimo non
abbia provveduto autonomamente. E' convocata dal Dirigente scolastico in qualità
di presidente o su richiesta motivata di 1/3 dei suoi componenti. In
quest'ultimo caso la convocazione dovrà avvenire entro 8 giorni dalla
richiesta. Art.6 - IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio docenti è composto dal personale docente di ruolo e
non di ruolo in servizio nell’Istituto, ed è presieduto dal Dirigente
scolastico. Fanno altresì parte del collegio dei docenti gli insegnanti
di sostegno.
Le attuali articolazioni del Collegio docenti sono: -
Il Collegio dei docenti dell’IPSSCTA DESULO -
Il Collegio dei docenti dell’ITI TONARA -
Il Collegio dei docenti dell’ITC ARITZO Le articolazioni del Collegio Docenti possono aver compiti preparatori e/o di approfondimento ovvero compiti preparatori e/o di approfondimento e deliberanti. In quest'ultimo caso la delega a deliberare deve essere espressamente prevista dal Collegio docenti. Il
Consiglio di classe si articola in Consiglio di classe e Consiglio
dei docenti della Classe. Compito
fondamentale del Consiglio di classe è la programmazione
dell'attività didattico educativa sulla base della programmazione
generale del Collegio Docenti e degli indirizzi del Consiglio
d'Istituto.
Il
Consiglio di classe è convocato mediante circolare dal Dirigente
scolastico o dal docente coordinatore, o su richiesta scritta e
motivata di almeno un terzo dei suoi membri. E' presieduto dal
Dirigente scolastico o dal coordinatore di classe o da un docente
della classe se delegati dal Dirigente scolastico. E'
composto dai docenti della classe, dai rappresentanti eletti degli
studenti e dei genitori. Studenti e genitori che intendono
parteciparvi possono assistere alla seduta. Il segretario
verbalizzante è designato dal Dirigente scolastico se presiede la
riunione tra i docenti della classe, preferibilmente il coordinatore
di classe. Qualora la riunione sia presieduta dallo stesso
coordinatore egli potrà nominare un segretario verbalizzante oppure
svolgere personalmente tale funzione. Il Consiglio dei docenti della classe è convocato mediante circolare, per iniziativa del Dirigente scolastico o del docente coordinatore o su richiesta motivata della metà più uno dei suoi membri. E’ composto dai soli docenti della classe che sono chiamati a preparare, approfondire e definire l'attività educativo didattica della classe così come deriva dalla programmazione del Consiglio di Classe. Art. 8 - IL COORDINATORE DI CLASSE il coordinatore di classe svolge funzioni di segretario verbalizzante, quando il consiglio e presieduto dal Dirigente scolastico. le funzioni di segretario verbalizzante saranno, negli altri casi, svolte a turno dagli altri docenti o dallo stesso coordinatore. il coordinatore si fa referente dei bisogni e dei problemi degli allievi e di ciascun docente, facilitando la coesione e l'armonia tra le tre componenti del Consiglio; promuove e cura il lavoro e la riflessione caldeggiale, nonché le iniziative a livello di interclasse. Ha il compito di redigere la programmazione di classe, relativa alle attività ed extra-curricolari, facendo riferimento a quella individuale di ciascun docente della classe dopo aver sentito le proposte dei docenti e dei genitori, il coordinatore: - controlla il giornale di classe e segue l'andamento delle assenze degli alunni; - viene informato del loro profitto dai docenti del consiglio; - tiene per conto del consiglio di classe, i rapporti con le famiglie; - relaziona sull'andamento didattico-disciplinare - propone, su richiesta dei docenti di classe, con corsi di sostegno e recupero; - verifica l'esistenza di un equilibrato carico di lavoro a scuola e a casa; - cura, con i rappresentanti degli studenti, la buona tenuta dell'aula, affinché maturi in essi il rispetto degli ambienti scolastici; il coordinatore coordina la predisposizione di tutti gli atti didattici a cui i docenti sono tenuti dalle disposizioni di legge e dalle decisioni organizzative della scuola. Art. 9 - UFFICIO DI DIRIGENZA E'
composto dal Dirigente scolastico, dal Responsabile amministrativo, dal
Collaboratore con funzioni vicarie, dai
collaboratori delle sedi aggregate. E' convocato dal Dirigente scolastico o da
un suo delegato, ha funzioni consultive e delibera in relazione
all'attività di coordinamento, supporto e progettazione alla funzione
direttiva. Art. 10 - COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI Il Comitato viene eletto dal Collegio dei docenti ed è convocato dal Dirigente scolastico in relazione agli adempimenti previsti dall’art.11 del D.l.vo 297/94 Art. 11 - ORGANO DI GARANZIA DISCIPLINARE A norma del
D.P.R. 249/98 – Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria, è stato istituito: - un apposito organo di garanzia interno alla scuola, composto dal capo d’istituto o dal suo collaboratore, dal docente referente per la dispersione scolastica, dal coordinatore della classe di appartenenza dell’alunno, da un genitore, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dell’ufficio didattico. LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE Art.
12 - LE ASSEMBLEE
STUDENTESCHE Gli studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblea generale di istituto e di classe nei locali della scuola in base a quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti vigenti e in base al presente regolamento.Le assemblee costituiscono occasione di partecipazione democratica all'attività scolastica e sono uno strumento di espressione della libertà di riunione e di associazione all'interno della scuola. Le assemblee studentesche non sono organi scolastici, ma strumenti di autonomia studentesca, le loro decisioni hanno valore per gli studenti se non in contrasto con norme di legge e possono avere valore propositivo per gli altri organi scolastici.Per l'approfondimento di tale punto rinvia al regolamento delle assemblee studentesche, parte integrante del presente regolamento. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA PER GLI STUDENTI Art. 13 - ORARIO DELLE LEZIONI
Art. 14 - FREQUENZA
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio: la frequenza scolastica concorre alla formulazione del profitto globale dello/a studente, pertanto un numero di assenze superiore al 30% inciderà in modo determinante sul credito formativo e sul voto di froffito, salvo casi del tutto eccezionali; per un regolare svolgimento delle lezioni, gli studenti devono essere forniti del corredo scolastico. gli studenti sono tenuti, altresì, alla frequenza regolare di corsi integrativi, complementari, cui hanno facoltà di iscriversi secondo inclinazioni e bisogni personali. Art.
15 - ORARIO DI
INGRESSO, RITARDI Gli
studenti devono entrare nell’Istituto e accedono nelle aule nei
cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni. Art. 16 - USCITE ANTICIPATE Lo studente che si trovi nella necessità di uscire prima dell'ultima ora di lezione, deve presentare, richiesta motivata al Dirigente scolastico, firmata dal genitore o da chi ne fa le veci (o richiesta personalmente presentata da questi ultimi) , o dallo stesso studente se maggiorenne, utilizzando l'apposito modulo del libretto personale. Gli studenti che dichiarino uno stato di malessere durante le ore di lezione possono uscire accompagnati da un familiare che la scuola contatterà telefonicamente. Art. 17 - SPOSTAMENTI NELL'ISTITUTO Durante il cambio dell'ora, l'insegnante che ha l'ora successiva libera dovrà attendere l'arrivo del collega; in caso di contemporaneo impegno lo scambio avverrà con immediatezza. i collaboratori scolastici verificheranno che le varie classi siano coperte; in caso contrario avviseranno la Dirigenza. Durante il cambio dell'ora gli alunni debbono attendere gli insegnanti senza uscire dall'aula e le uscite devono essere autorizzate dall'insegnante dell'ora successiva.Quando sono obbligati, per motivi didattici, a spostarsi da un aula all'altra, dovranno aspettare i propri insegnanti e mantenere un contegno educato. Durante le ore di lezione le uscite dovranno essere limitate a casi di reale necessità e comunque sempre autorizzate dai docenti in servizio, non è consentito agli studenti di interrompere la lezione per comunicazioni personali. Gli studenti, uno per volta previa autorizzazione del docente in orario possono recarsi ai servizi igienici, a partire dalla seconda ora di lezione, o per usufruire degli altri servizi scolastici e consentito agli studenti recarsi ai servizi di piani o di istituto diversi da quelli in cui e ubicata la propri aula, sono previa autorizzazione del dirigente scolastico o di suo delegato, esclusivamente per motivi scolastici. Sono consentite comunicazioni alle classi da parte degli studenti rappresentanti d'istituto o componenti del comitato studentesco o delegati delle associazioni operanti ai sensi del presente regolamento, solo in casi di urgenza e previa autorizzazione del dirigente scolastico. Gli studenti esonerati dall'insegnamento della Religione dell'educazione fisica sono tenuti a seguire il piano di iniziative alternative, stabilite dalla programmazione didattica annuale. Gli studenti non hanno accesso alla sala dei docenti. Art. 18 - VIGILANZA NELLA SCUOLA Il personale ausiliario svolge compiti di assistenza alla didattica, come da CCNL, e vigilanza degli spazi scolastici: - durante l'ingresso per lo svolgimento delle lezioni; -durante l'uscita delle medesime lezioni; - durante l'ora delle lezioni in mancanza del docente; - nei cambi d'ora e negli intervalli; - negli spostamenti per l'utilizzazione dei servizi; - negli spostamenti dalle aule alla palestra e viceverso. I vari ingressi della scuola sono affidati alla vigilanza del personale ausiliario. Art. 19 - RICREAZIONE La ricreazione si svolge nelle aule nei corridoi e/o nel cortile della scuola. La vigilanza compete al personale docente, in servizio secondo turni di vigilanza,coadiuvato dal personale ausiliario. E' assolutamente vietato allontanarsi dal cortile della scuola durane l'ora di ricreazione. per gli alunni che si allontaneranno dal cortile dell'istituto senza autorizzazione saranno presi seri provvedimenti disciplinari dal Consiglio di classe. Al termine dell'intervallo il rientro nelle aule deve essere sollecito. Alla ripresa delle lezioni dopo l'intervallo della ricreazione non e permesso alcun ritardo senza giustificato motivo che dovrà essere valutato dall'ufficio di dirigenza. i docenti all'inizio della quarta ora controlleranno i presenti e annoteranno sul registro nello spazio riservato ai provvedimenti, i nomi degli eventuali assenti che saranno automaticamente sospesi dalle lezioni del giorno successivo con l'obbligo di venire accompagnati dai genitori, al quale sarà data comunicazione immediata dal personale di segreteria. Nel caso di ripetuti ritardi riguardanti alunni della stessa classe, questa trascorrerà in aula il tempo della ricreazione per un periodo che può variare da una settimana ad un mese. Art. 20 - GIUSTIFICAZIONI ASSENZE Il
Dirigente scolastico provvederà alla consegna dei libretti ai
genitori degli alunni o a chi ne fa le veci, con contestuale
deposito della firma davanti a un incaricato della segreteria. Gli alunni presenteranno la giustificazione di eventuali assenze, redatte solo ed esclusivamente sull’apposito libretto, al docente della prima ora che, provvederà ad apportare la relativa annotazione sul registro di classe. Nell’ipotesi
di occasionale dimenticanza del libretto, il docente dalla prima
ora potrà ammettere in classe con riserva l’alunno, provvedendo
all’annotazione nel registro; l’alunno dovrà comunque
giustificare improrogabilmente il giorno successivo, in caso
contrario si informerà telefonicamente o per mezzo lettera la
famiglia. Nel
caso di smarrimento o deterioramento del libretto personale lo
studente deve richiedere al Dirigente scolastico il rilascio di un
duplicato. Per i minorenni, il ritiro del nuovo libretto deve
essere effettuato direttamente da un genitore o da chi ne fa le
veci. Qualora
la richiesta del rilascio di un nuovo libretto avvenga senza la
restituzione di quello precedente essa potrà essere soddisfatta
previo versamento sul c/c della scuola dell’importo del
libretto. L’ufficio
didattico notificherà alla famiglia mensilmente i casi di assenze
numerose e reiterate; la notifica avverrà ogni qualvolta il
numero totale delle assenze sia pari o superiore a cinque giorni
al mese. I
docenti sono tenuti all’osservanza delle direttive sopra
riportate, allo scopo di consentire un
puntuale controllo delle assenze, soprattutto nei riguardi
degli alunni minorenni. Art. 21 - ASSENZE E RESPONSABILITA' DELLE FAMIGLIE, ESONERI DA ATTIVITA' SCOLASTICHE In caso di assenza di uno studente dalle lezioni,
la famiglia assume la responsabilità dell'assenza del proprio figlio,
compilando e firmando l'apposito tagliando del libretto personale. La
richiesta di giustificazione delle assenze fino a cinque giorni, deve
essere presentata all'insegnante della prima ora di lezione. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIE Art. 22 - SCUOLA - FAMIGLIA Tre
sono gli incontri scuola – famiglia di cui uno a Dicembre e gli
altri a Febbraio e ad Aprile. Il calendario di detti incontri verrà
tempestivamente comunicato a tutte le componenti scolastiche. Qualora la famiglia intenda incontrare i docenti in periodi diversi da quelli qui sopra indicati, può concordare l'incontro con il singolo docente interessato.
Art.
23 -
INCONTRI
PERIODICI
Tre
sono gli incontri scuola – famiglia di cui uno a Dicembre e gli altri a
Febbraio e ad Aprile. Il calendario di detti incontri verrà
tempestivamente comunicato a tutte le componenti scolastiche.
CODICE DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI Art. 24 - PRINCIPI GENERALI I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna sanzione può essere inflitta senza preventiva contestazione dell'addebito allo studente e senza averlo ascoltato a discolpa. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione all'infrazione disciplinare e, ispirate per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione della situazione personale dello studente. É consentito allo studente di chiedere la conversione della sanzione in attività in favore della scuola o in riparazione con denaro, ove possibile (ad es. riordino e pulizia degli ambienti interni ed esterni, servizio di fotocopiatura, catalogazione, ecc fuori dall'orario scolastico. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro della comunità scolastica. Le sanzioni diventano esecutive quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nel qual caso l'esecutività immediata è dichiarata nel provvedimento immediatamente esecutivo. Alle sedute del consiglio di classe, in sede disciplinare, e del consiglio di garanzia non è consentito assistere. Art. 25 - INFRAZIONI E SANZIONI Costituiscono infrazioni disciplinari:
Per determinazione in concreto delle sanzioni e per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia allo statuto delle studentesse e degli studenti che ne costituisce parte integrante.
Art. 26 - ORGANI DISCIPLINARI E RELATIVE COMPETENZE Sono organi disciplinari interni:
Il consiglio di garanzia, per i reclami avverso i provvedimenti dei docenti e del dirigente scolastico. la proposta di ammonimento, sul Registro di classe, da parte dei docenti va sotto posto alla firma del dirigente scolastico. GLI ORARI DI APERTURA DELL’ISTITUTO; IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DELLE AULE SPECIALI, DEI LABORATORI; GLI ORARI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI Art. 27 - ORARI DI APERTURA DELL’ISTITUTO
Si
può accedere all'Istituto compatibilmente con le risorse umane a
disposizione appartenenti al personale ausiliario: - tutti i giorni dalle ore 8,00 alle 13,30; - il pomeriggio secondo le esigenze di volta in volta individuate.
Art. 28 - ATTIVITA' POMERIDIANE DI ISTITUTO Per l'organizzazione dei servizi pomeridiani di sorveglianza chi intende accedere all'istituto deve necessariamente preavvisare dandone comunicazione scritta agli operatori scolastici e con almeno due giorni di anticipo, specificando: generalità del responsabile, data, orario, aula o locale preferito, scopo dell'incontro e se occorre o meno il servizio di portineria. Art. 29 - ORARIO E REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA DELLA SCUOLA Dotazione, funzionamento ed uso della biblioteca
sono finalizzate all'aggiornamento culturale e professionale del personale
della scuola, alla proposizione di strumenti didattici in relazione anche
alle sperimentazioni metodologiche didattiche, all'approfondimento della
formazione professionale e culturale dei docenti, e in prospettiva, a
servire le famiglie degli alunni frequentanti e il territorio, previa
verifica della disponibilità di idonee risorse. Gli addetti individuati e
coordinati da un docente responsabile sub - consegnatario, provvederanno
alle operazioni di prestito e consultazione, di registrazione d'ingresso e
schedatura dei nuovi libri. L'orario della biblioteca è stabilito
all'inizio di ogni Anno Scolastico secondo un calendario da affiggere alla
porta di accesso della biblioteca stessa. Durante l'orario indicato gli
utenti potranno accedere al servizio di prestito del materiale in
dotazione della biblioteca solo tramite gli addetti al servizio nominati
dal sub - consegnatario. Non è consentito l'accesso diretto agli scaffali
della biblioteca. I libri non possono essere utilizzati se prima non sono
stati registrati e schedati. Sono esclusi dal prestito i volumi delle
enciclopedie, delle collane, i manuali e le riviste, che vanno consultati
in sede. Al momento della consegna l'addetto annoterà sull'apposito
registro gli estremi del volume dato in prestito, assicurandosi che
l'utente apponga la propria firma, che gli studenti indichino anche la
classe di appartenenza. Gli utenti dovranno aver cura del libro preso in
prestito e risponderanno economicamente dei danni ad esso arrecato. Anche
nel caso di furto o smarrimento, la scuola dovrà essere avvisata e
risarcita. Gli addetti alla biblioteca, informando il
Dirigente scolastico, potranno proporre l'esclusione dal prestito e dalla
consultazione quanti non dovessero attenersi alle norme del presente
regolamento e di quello della biblioteca della scuola. Durante la consultazione è severamente vietato
l'uso dell'evidenziatore e fare annotazioni sui libri. Art. 30 - AULE SPECIALI, LABORATORI E APPARECCHIATURE SCOLASTICHE Le dotazioni delle aule speciali, dei laboratori,
delle aule per esercitazioni pratiche e delle palestre vengono affidate a
docenti responsabili sub - consegnatari. Le aule speciali, i laboratori e
le palestre sono utilizzati sulla base delle indicazioni del Dirigente
scolastico e dei criteri deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio
d'Istituto. Beni, attrezzature e arredi in dotazione nella
scuola devono essere utilizzati con la dovuta cura e attenzione per non
arrecare danni e agevolare il lavoro di chi è tenuto alla pulizia e alla
manutenzione degli stessi. Art. 31 - USO DEI LOCALI DELLA SCUOLA E DELLE ATTREZZATURE Di norma gli studenti possono accedere ai locali,
ai laboratori ed alle palestre alla presenza dell'insegnante o di altro
responsabile della vigilanza. I docenti di educazione fisica avranno cura di
controllare che l'accesso alle palestra avvenga con abbigliamento idoneo
ed in particolare con scarpe da ginnastica pulite. Art. 32 - SEGNALAZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI Chiunque rilevi un danno o un guasto ai locali e/o alle attrezzature è tenuto a darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico o all'insegnante sub - consegnatario. Gli utenti e gli operatori scolastici sono considerati responsabili dei danni che, volontariamente, dovessero arrecare alla struttura, alle attrezzature e agli arredi scolastici; pertanto saranno loro addebitati i costi delle eventuali riparazioni, fermo restando, nei casi più gravi, la denuncia alle autorità giudiziarie. Art. 33 - REGOLAMENTO USO FOTOCOPIATORE È ammesso l’uso del fotocopiatore per scopi didattici. Art. 34 - ORARIO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SCOLASTICI Al fine di garantire la qualità del servizio all'utenza il Dirigente scolastico determinerà, secondo le esigenze, l'orario di apertura degli uffici di segreteria al pubblico, agli alunni e ai docenti e ne darà adeguata comunicazione mediante avviso da esporre all'albo e nei luoghi di transito.
ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE - VIAGGI DI ISTRUZIONE Art.
35 - NORME
GENERALI Rientrano in questo tipo di attività i viaggi d’istruzione,
gli scambi culturali, le visite guidate, le visite aziendali, i viaggi
connessi alle attività Sportive, di Stage e di Alternanza Scuola-lavoro. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI Art. 36 - NORME GENERALI Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. L'impegno sarà rivolto a non diffondere i dati personali in possesso della scuola siano essi relativi agli studenti che al personale ad enti esterni se non per gli obblighi di regolamento. DISPOSIZIONI FINALI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO Art.
37 - ADOZIONE DEL
REGOLAMENTO Il presente regolamento è adottato previa consultazione degli studenti, e approvazione e ratifica del Collegio dei docenti e del Consiglio d'istituto. Art. 38 - NORME GENERALI Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. L'impegno sarà rivolto a non diffondere i dati personali in possesso della scuola siano essi relativi agli studenti che al personale ad enti esterni se non per gli obblighi di regolamento. Art. 39 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO Il Regolamento d'istituto è sottoposto a verifica ogni anno durante la fase dell'accoglienza, nelle assemblee di classe e d'istituto dagli studenti; dai docenti neI Collegio dei docenti. Ogni eventuale modifica o integrazione del presente regolamento potrà essere richiesta al Consiglio di Istituto dal Docente scolastico, dal personale docente, dal personale A.T.A, dalle famiglie o dagli studenti con richiesta motivata e possibilmente redatta in articoli, previa discussione della stessa proposta in senso alle rispettive assemblee previste dal regolamento, ciò per assicurare che i suggerimenti rispettino di efficienza e di efficacia e non l'arbitri o dei singoli. Art. 40 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO Copia del presente regolamento viene affissa all’Albo di Istituto. Art. 41 - NORME COMUNI Si richiede il puntuale adempimento dei compiti e delle funzioni ai Docenti responsabili dei laboratori e delle palestre, al Personale Docente e A.T.A, per l'applicazione delle norme e per la realizzazione delle attività educative e didattiche previste nel Regolamento d'istituto che costituisce parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa elaborata per il triennio 2005/2008. ASSEMBLEE DI CLASSE E D'ISTITUTO REGOLAMENTO ASSEMBLEE STUDENTESCHE PRINCIPI Con il presente Regolamento si dà applicazione a quanto previa dal DPR n. 416/74 e al Regolamento d'Istituto rendendo operativo il diritto di assemblea degli alunni nella scuola secondaria superiore come occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Art. 1 - DIRITTO DI ASSEMBLEA Gli studenti hanno diritto di assemblea generale d'istituito e di classe nei locali della scuola in base a quanto stabilito dalla legge e dal presente regolamento. Le assemblee costituiscono occasione di partecipazione democratica all'attività scolastica e sono uno strumento di espressione della libertà di riunione e di associazione all'interno della scuola. Le assemblee studentesche non sono organi scolastici, ma strumenti di autonomia studentesca, le loro decisioni hanno valore per gli studenti se non in contrasto con norme di legge e possono avere valore propositivo per gli altri organi scolastici.
Art. 2 - OGGETTO DEL DIBATTITO NELL'ASSEMBLEA L'assemblea studentesca di istituto può riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della scuola sia all'approfondimento dei problemi della società. Tale approfondimento, però, deve svolgersi in funzione della formazione culturale e civile degli studenti e non per altre finalità. Altro limite all'oggetto del dibattito è rappresentato del rispetto delle disposizioni dell'ordinamento penale, con la conseguente esclusione di ogni argomento che possa costituire configurazione di reato. Art. 3 - NUMERO DELLE ASSEMBLEE É consentito mensilmente lo svolgimento di un'assemblea ordinaria di Istituto e di una classe, la prima, nel limite delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. Le assemblee di Istituto e di classe non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana. In caso di comprovata necessità può essere consentito lo svolgimento di assemblee straordinarie di istituto e di classe anche fuori dell'orario delle lezioni. Non è consentito utilizzare nel mese successivo o nei mesi successivi, le ore eventualmente non utilizzate ai fini di assemblee nel corrispondente mese. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei trenta giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla annuale circolare sul calendario scolastico. Art. 4 - ASSEMBLEA GENERALE D'ISTITUTO CONVOCAZIONE-ORDINE DEL GIORNO E DATA DELL'ASSEMBLEA- PREAVVISO ALLE FAMIGLIE Con L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti d'istituto o su richiesta sottoscritta dal 10% degli studenti. Per svolgere tale assemblea è necessario presentare, domanda scritta al Dirigente scolastico specificando data, ora e ordine del giorno. Il dirigente provvederà, in rapporto all'ordine del giorno dell'assemblea, alle verifiche circa la rispondenza dello stesso alle finalità previste dalla legge nonché in presenza di circostanze obiettive a concordare una diversa data dall'assemblea studentesca. La convocazione dell'assemblea, autorizzata dal Dirigente scolastico, deve essere comunicata agli studenti con un anticipo di due giorni per l'assemblea di classe, di cinque giorni per l'assemblea generale. In caso d'urgenza, il preavviso è ridotto ad un giorno per l'assemblea di classe e a tre giorni per quella generale. L'avviso relativo alla data di svolgimento dell'assemblea d'istituto verrà comunicato alle famiglie mediante affissione all'Albo della scuola. Art. 5 - ORGANI ASSEMBLEARI Le assemblee sono gestite e dirette dagli studenti.
Art. 6 - IL COMITATO STUDENTESCO Il comitato studentesco d'Istituto è espressione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe. La presidenza spetta ai rappresentanti d'istituto. Art. 7 - VALIDITA' E DURATA DELLE SEDUTE DEL COMITATO STUDENTESCO Alle assemblee del comitato studentesco si applica il regolamento dell'assemblea di istituto e di classe per quanto compatibile. Le decisioni del comitato sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti della seduta. La votazione è valida quando sono presenti in aula almeno la metà più uno dei componenti del comitato. Il comitato studentesco può riunirsi nei locali dell'istituto previa autorizzazione del Dirigente scolastico. Le sedute dovranno avere la durata massima totale di 4 ore mensili. Art. 9 - COMPITI DEL COMITATO STUDENTESCO Il comitato studentesco costituisce, per gli studenti, un importante strumento di partecipazione alla vita scolastica deve infatti:
Art. 10 - IL COMITATO D'ORDINE All'inizio dell'anno scolastico il Comitato provvede a formare un comitato d'ordine, composto da almeno 10 studenti, scelti all'interno di ogni singola classe sulla base della disponibilità espressa dagli studenti, che operano in occasione delle assemblee di istituto. Art. 11 - DURATA E COMPITI DEL COMITATO D'ORDINE Il comitato d'ordine rimane in carica per la durata di tutto l' anno scolastico ed ha le seguenti competenze: garantire il rispetto dell'arredo me dell'attrezzatura del luogo dove si svolge l'assemblea, dando tempestiva comunicazione al presidente dall'assemblea di eventuali danni arrecati;
Qualora venissero a notati atti di vandalismo il comitato provvederà ad annotare il nome e la classe degli studenti coinvolti e ad informare il Dirigente scolastico affinché possa adottare le sanzioni previste nello statuto delle studentesse e degli studenti. Art. 12 - LA CONVERSIONE DELLE SANZIONI Le sanzioni sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione disciplinare ed aspirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno, asse tengono conto della situazione personale dello studente. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato il bene danneggiato. Agli studenti e sempre è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni a loro inflitte in favore della scuola. Tale attività non devono essere lesive della dignità e della personalità dello studente, esse possono consistere, ad esempio, nello svolgimento di compiti amministrativi assistiti dal personale di segreteria, nel riordino di materiali di laboratorio, di archiviazione e fascicolazione, di sostegno alle attività di biblioteca. Art.
13 - SVOLGIMENTO
DELL’ ASSEMBLEA Il
comitato studentesco e il preside dell’assemblea garantiscono
l’esercizio democratico dei diritti di tutti i partecipanti. Art.
14 - ORARI E MODALITA'DI SVOLGIMENTO Gli
orari di svolgimento, dell’assemblea sono stabili di volta in
volta, e comunque non devono superare il massimo del termine delle
lezioni. -
numero, degli studenti presenti; - numero degli studenti assenti; - rispetto: dell’O.d.G. indicato nel documento di presentazione dell’attività assemblare; - sintesi degli argomenti più ampiamente trattati. Il verbale deve essere sottoscritto del segretario e dal presidente dell’assemblea. Art. 14 - INTERVENTI DI PERSONE ESTERNE ALLA SCUOLA E/O DEL PERSONALE SCOLASTICO Possono essere invitati a partecipare alle assemblee studentesche persone che non fanno parte della comunità scolastica, previa autorizzazione del dirigente scolastico delegato dal consiglio di istituto. In tal caso il presidente deve indicare sul modulo di richiesta di convocazione nome, cognome e recapito della persona che si intende invitare. Durante le assemblee possono intervenire, per contribuire allo svolgimento delle attività , in qualsiasi momento e su invito dell'assemblea, il dirigente scolastico, il personale docente e non docente. Art. 15 - SOSPENSIONE DELLE ASSEMBLEE l dirigente scolastico o un suo delegato possono intervenire nel caso di violazione del regolamento e di constatata impossibilità di un ordinato svolgimento dell'attività assembleare, sospendendo la continuazione dell'assemblea. Art. 16 - ASSISTENZA E PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI ALL'INTERNO DELL'ASSEMBLEA Gli studenti partecipano all'attività assembleare fino al termine della stessa, nel rispetto di chi ha lavorato per l'attuazione dell'assemblea rendendosi partecipi al fine della sua buona riuscita. Al termine di ogni assemblea, dieci minuti prima della fine, verrà fatto l'appello, gli assenti dovranno giustificare l'abbandono della scuola. Art. 17 - LE ASSEMBLEE DI CLASSE Alle assemblee di classe si applica il regolamento delle assemblee di istituto per quanto compatibile. Il monte ore previsto per tali attività studentesca è di due ore mensili.La richiesta di convocazione deve essere controfirmata per adesione dai docenti servizio per le due ore fissate per il momento delle assembla.Tutti i docenti a turno concorderanno con gli alunni le ore da cedere per lo svolgimento della assemblea. In caso di rifiuto lo stesso docente dovrà dare una motivazione sul perché dell’estensione al termine dell’ attività deve essere redatto un verbale sintetico degli argomenti trattati. I rappresentanti degli studenti della classe coordinano e si incaricano della discussione del verbale. Art. 18 - FUNZIONI DEL DOCENTE Il docente in servizio ha il dovere di vigilare sul corretto svolgimento dell’assemblea. E di segnalare alla presidenza la gestione dispersiva e inconcludente dell’assemblea. L’insegnante né e il diritto e né il dovere di partecipare attivamente all’assemblea a meno che non sia la classe stessa ad interpellarlo.L’insegnante uscirà dall’aula per il tempo necessario richiesto dalla classe, quando all’ordine del giorno vi siano questioni di carattere personale specie se inerenti ai docenti della stessa classe.
IL
DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Antioco Frau
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I.P.S.S.C.T.A - DESULO |